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  • 13/01/2022

Bonus edilizio, Legge di Bilancio 2022

E’ possibile eliminare le barriere architettoniche grazie al bonus edilizio – Legge di Bilancio 2022

La Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2021 ha pubblicato la LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. (GU Serie Generale n.310 del 31-12-2021 – Suppl. Ordinario n. 49).

La misura prevede, infatti, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, una detrazione del 75% delle spese per chi realizza interventi volti a eliminare le barriere architettoniche in edifici privati e pubblici già esistenti.

Si tratta, come brevemente anticipato, della prima agevolazione dedicata esclusivamente a questa finalità, mentre prima questi interventi erano compresi nel Bonus ristrutturazione al 50%.

Come funziona il nuovo bonus edilizio

L’agevolazione potrà essere utilizzata:

  • direttamente in dichiarazione dei redditi;
  • in 5 quote annuali di pari importo;
  • mediante sconto in fattura;
  • con cessione del credito.

A meno che non venga inserita direttamente tra gli interventi trainati nell’ambito del Superbonus 110%.

La misura faceva parte delle novità introdotte nella riformulazione del testo da parte della Commissione Bilancio del Senato del 21 dicembre 2021. Se gli interventi non rientrano nel Superbonus 110% c’è da rispettare il requisito che i lavori siano realizzati in edifici esistenti.

La detrazione è anche destinata anche a:

  • interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche;
  • per la sostituzione di un impianto esistente;
  • per i costi dello smaltimento e della bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

Quali sono i limiti di spesa per gli interventi?

La detrazione del 75% è calcolata su una spesa complessiva che non sia superiore a:

  • 50mila euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano indipendenti e che dispongano di accessi autonomi dall’esterno;
  • 40mila euro per ogni unità immobiliare che componga l’edificio (che sia composto da due a otto unità immobiliari);
  • 30mila euro per ogni unità immobiliare che componga un edificio formato da più di otto unità immobiliari.

Fonte: Immobiliare.it

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