- 08/09/2022
Il proprietario può mantenere le chiavi di un immobile in affitto?
Quando una casa viene data in affitto, solitamente, il proprietario consegna al nuovo inquilino uno o più mazzi di chiavi e trattiene un mazzo per sé. Ma è corretto che questo accada?
In questo caso, il proprietario mantenendo una copia può intervenire, in caso di emergenza o necessità di qualunque tipo, e tenere controllato lo stato dell’immobile.
Chiavi immobile in affitto: cosa prevede il contratto
In realtà il locatore non ha diritto a mantenere un mazzo di chiavi. Può godere di questo privilegio solo ed esclusivamente se ciò è chiaramente specificato all’interno del contratto di locazione.
Le parti in causa possono quindi inserire, all’interno del contratto, una nota espressamente dedicata al mantenimento delle chiavi di casa.
Come esplicitato nella sentenza della Cassazione numero 10066 del 18/01/2005, il proprietario di casa può trattenere un mazzo di chiavi dell’immobile concesso in locazione per sé esclusivamente se indicato in forma iscritta in documento condiviso dalle parti.
Se questo non si verifica tutti i mazzi di chiavi dell’abitazione devono essere affidati all’inquilino che, attraverso il pagamento del canone di affitto, diventa per la durata del contratto padrone di casa.
Cosa s’intende per “violazione di domicilio”?
La casa o l’appartamento concessi in affitto diventano domicilio dell’inquilino e sono per questo motivo inviolabili.
Il Codice Penale specifica che commette una violazione di domicilio “Chiunque s’introduce nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s’introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni”.
Diritto di controllo: come funziona?
Anche se all’interno del contratto viene specificato che il proprietario può mantenere un mazzo di chiavi, egli non può accedere a suo piacimento all’immobile.
Gli accessi all’immobile del proprietario sono definiti dall’articolo 1619 del Codice Civile, dedicato al Diritto di controllo, che recita: “Il locatore può accertare in ogni tempo, anche con accesso in luogo, se l’affittuario osserva gli obblighi che gli incombono”.
Fonte: Immobiliare.it