- 08/01/2014
Novità Legge di Stabilità 2014: le novità in materia fiscale (Legge n. 147 del 27.12.2013)
IUC
Viene istituita la nuova Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
L’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU al 31 dicembre 2013, vale a dire il 10,6 per cento.
LA TARI
Il presupposto della TARI è il possesso / detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117, C.c., non detenute o occupate in via esclusiva. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dell’anno, la TARI è dovuta soltanto dal possessore del locale / area a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili in Catasto, la superficie assoggettabile alla TARI sarà individuata in quella calpestabile (va fatto riferimento alle superfici dichiarate / accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti: TARSU / TIA1 / TIA2 / TARES) fino all’attivazione delle procedure di interscambio Comuni – Agenzia delle Entrate. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile a TARI rimarrà comunque quella calpestabile.
La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno sulla base dei criteri determinati dal DPR n. 158/99 ovvero nel rispetto del principio “chi inquina paga” alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia dell’attività svolta nonché al costo del servizio sui rifiuti.
In caso di occupazione / detenzione temporanea (periodo inferiore a 183 giorni nel corso dell’anno) la TARI è dovuta in base a tariffa giornaliera.
I Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti, possono prevedere, in luogo della TARI, l’applicazione di una tariffa di natura corrispettiva.
Il Comune può prevedere riduzioni / esenzioni tariffarie nel caso di:
→ abitazioni con unico occupante; abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
→ locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
→ abitazioni occupate da soggetti che risiedono o hanno la dimora all’estero per più di 6 mesi all’anno;
→ fabbricati rurali ad uso abitativo;
→ al ricorrere di fattispecie ulteriori.
La TARI non è dovuta in relazione alle quantità di rifiuti assimilate che il produttore dimostra di aver avviato al recupero.
LA TASI
Il presupposto della TASI è il possesso-detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l’abitazione principale, aree scoperte / edificabili a qualunque uso adibiti. In caso di leasing, l’imposta è dovuta dal locatario alla data di stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, ossia fino alla riconsegna del bene al locatore.
Per l’unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, sia all’occupante che al titolare del diritto reale corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. In capo all’occupante la TASI è stabilita dal Comune nella misura compresa fra il 10% ed il 30% dell’ammontare complessivo; il residuo è dovuto dal titolare del diritto reale.
Ai fini della dichiarazione TASI sono applicabili le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU.
Restano escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, nonché le aree comuni condominiali ex art. 1117, C.c., non detenute o occupate in via esclusiva.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dell’anno, la TASI è dovuta soltanto dal possessore / detentore a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
La base imponibile della TASI corrisponde a quella prevista ai fini IMU ex art. 13, DL n. 201/2011. L’aliquota di base della TASI è pari all’1‰.
Il Comune potrà ridurre l’aliquota fino all’azzeramento e determinare l’aliquota in modo tale che la somma tra la stessa e l’aliquota IMU non sia superiore all’aliquota IMU massima statale al 31.12.2013. Il Comune, inoltre, può prevedere riduzioni e/o esenzioni tariffarie per esempio nel caso di superfici eccedenti il normale rapporto tra la produzione di rifiuti e superficie stessa.
L’IMU
Come disposto dall’articolo 1 comma 703 della Legge di stabilità 2014, l’istituzione della IUC non abroga la disciplina per l’applicazione dell’IMU che per effetto delle modifiche apportate all’art. 13, DL n.201/2011 è applicata a regime dal 2014, anziché dal 2015.
La legge di stabilità per il 2014 stabilisce che:
• viene confermato che l’IMU non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
• viene previsto che i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
1. l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente (a condizione che la stessa non risulti locata);
2. l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
3. nonché l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l’agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
L’IMU non si applica, altresì:
• alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
• ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
• alla casa coniugale assegnata al coniuge;
• a un immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
Inoltre:
• si abbassa da 110 a 75 la misura del moltiplicatore (di cui all’articolo 13, comma 5 del D.L. n. 201/2011) applicabile ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
• viene previsto che, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, continua a trovare applicazione la detrazione di € 200 mentre è stato eliminato il riferimento alla maggiorazione di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni residente e dimorante nell’abitazione principale.;
• si esentano dall’IMU, a decorrere dall’anno 2014, i fabbricati rurali ad uso strumentale.
PROROGA VERSAMENTO IMU
E’ differito dal 16 gennaio 2014 al 24 gennaio 2014 il termine entro cui deve essere versato il saldo dell’IMU dovuta per l’anno 2013, pari al 40% della differenza positiva (c.d. “mini-IMU”) tra:
→ l’ammontare dell’imposta risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione, deliberate o confermate dal Comune per l’anno 2013 in relazione alle abitazioni principali e relative pertinenze, alle unità immobiliari equiparate o assimilate all’abitazione principale, ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola e ai fabbricati rurali ad uso strumentale;
→ l’ammontare dell’imposta risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile.
Pertanto, non dovranno versare nulla entro il 24 gennaio 2014 e beneficeranno quindi della totale abolizione della seconda rata dell’IMU 2013, i possessori dei suddetti immobili siti in Comuni che hanno mantenuto, o variato a favore del contribuente, l’aliquota e la detrazione di base prevista dalla legge, in relazione a ciascuna tipologia di immobile. Qualora, invece, i Comuni abbiano deliberato per l’anno 2013 delle aliquote superiori a quella di base stabilita dalla legge, entro il 24 gennaio 2014 si dovrà provvedere a versare il 40% della suddetta differenza.
La norma in esame proroga altresì alla stessa data del 24 gennaio 2014 il termine per il versamento della maggiorazione standard TARES (pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni), ove detto versamento non sia stato eseguito entro la data del 16 dicembre 2013.
DEDUCIBILITA’ PARZIALE IMU
Viene previsto ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito degli esercenti arti e professioni la deducibilità del 20 per cento dell’IMU relativa agli immobili strumentali, per destinazione e per natura.
La disposizione ha effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013. Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, l’aliquota è elevata al 30 per cento. Permane la indeducibilità ai fini IRAP.
REINTRODUZIONE TASSAZIONE IRPEF DEGLI IMMOBILI
Viene introdotto, a decorrere dall’anno d’imposta 2013, la tassazione al 50% ai fini IRPEF dei redditi degli immobili non locati ad uso abitativo ubicati nello stesso comune di residenza.
BONUS LAVORI EDILI
La detrazione per le spese per interventi per il risparmio energetico viene così stabilita:
• 65 per cento anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;
• 50 per cento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.
Nel caso in cui tali spese siano sostenute per interventi su parti comuni degli edifici condominiali le aliquote vengono stabilite come segue:
• 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015;
• 50 per cento, per le spese sostenute dal 1° luglio 2015 fino al 30 giugno 2016.
Per le spese relative agli interventi di ristrutturazione edilizia, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro, vengono fissate le seguenti aliquote:
• 50 per cento, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014;
• 40 per cento, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.
Per le spese riguardanti interventi di ristrutturazione edilizia, relativi all’adozione di misure antisismiche fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro, vengono fissate le seguenti aliquote:
• 65 per cento, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014;
• 50 per cento, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.
Per coloro che usufruiscono di queste ultime detrazioni viene prorogata per l’anno 2014 la detrazione del 50% per le ulteriori spese documentate sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.
IMPOSTA DI REGISTRO
Gli atti aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura, effettuati nell’ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale, sono soggetti, se dovute, alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro duecento ciascuna.
Detta disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dalla medesima data.
TASSAZIONE LEASING
Viene modificata la disciplina fiscale, in materia di imposte dirette, sulla deducibilità dei canoni di leasing, prevedendo, tra l’altro, l’equiparazione di trattamento per imprese e lavoratori autonomi.
Nel dettaglio è stato modificato il periodo minimo di deducibilità dei canoni che è ora pari:
→ alla metà per la generalità dei beni mobili;
→ a 12 anni per i beni immobili.
Per i lavoratori autonomi (art. 54, comma 2 TUIR), quindi, in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni (scompare, pertanto, il minimo di otto anni e il massimo di quindici).
Per l’impresa utilizzatrice (art. 102, comma 7 TUIR) che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore alla metà (al posto dei due terzi) del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ministeriale, in relazione all’attività esercitata dall’impresa stessa; in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni.
Rimane confermato in misura corrispondente all’intero periodo d’ammortamento il periodo minimo di durata del leasing avente ad oggetto i veicoli a deducibilità limitata ex art. 164, TUIR.
Le nuove regole si applicano ai contratti di locazione finanziaria stipulati dal 01.01.2014.
La Legge di stabilità 2014 ha introdotto modifiche anche al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).
Sono soggette all’imposta proporzionale di registro le cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all’imposta sul valore aggiunto, di cui all’art. 10, primo comma, numero 8-ter), del D.P.R. n. 633/1972 (art. 40, comma 1-bis);
Si applica l’aliquota del 4 per cento agli atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all’imposta sul valore aggiunto.
Ulteriori modifiche riguardano anche l’imposta provinciale di trascrizione nel leasing finanziario (art. 56, comma 6 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).
Tutte le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.
CONTROLLO LOCAZIONI ABITATIVE
Per assicurare il contrasto all’evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative, si attribuisce ai comuni, in relazione ai contratti di locazione, l’attività di monitoraggio anche utilizzando il registro di anagrafe condominiale.
Si prevede che i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, devono essere corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l’importo, escludendo l’uso del contante e assicurando la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.
DECORRENZA OBBLIGO APE
La decorrenza (in origine dal 6.6.2013), stabilita dall’art. 6, comma 3-bis, DL n. 63/2013 (c.d. “Decreto Energia”), dell’obbligo, previsto a pena di nullità, di allegare l’APE (attestato di prestazione energetica) ai contratti di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito nonché ai contratti di locazione. è ora ancorato alla data di entrata in vigore del Decreto di adeguamento delle Linee guida di certificazione energetica degli edifici, contenute in un apposito DM.
NOTAI E C/C DEDICATO
E’ stato previsto a carico dei notai ovvero di altri pubblici ufficiali l’obbligo di provvedere al versamento, su un c/c dedicato delle seguenti somme:
→ somme dovute a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese e contributi nonché di tributi per i quali lo stesso è sostituto e/o responsabile d’imposta relativamente agli atti ricevuti e/o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare o alle attività / prestazioni per i quali gli stessi siano delegati dall’Autorità giudiziaria
→ ogni altra somma (anche a titolo di imposta per le dichiarazioni di successione) soggetta all’obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori ex Legge n. 64/34;
→ dell’intero prezzo / corrispettivo o del saldo di contratti di trasferimento / costituzione / estinzione della proprietà / altro diritto reale su immobili o aziende.
Sarà un DPCM a stabilire le modalità attuative delle nuove disposizioni.
Fonte : Studio Realkasa