- 10/02/2015
Ravvedimento operoso legge di stabilità 190/2014
Per effetto della legge di stabilità 2014 legge 190 art. 1 comma 637 in modifica al Dlgs. 472/97 art. 13 sono state modificate le sanzioni per il ritardo nell’assolvimento delle imposte relative ai contratti di locazione.
Il nuovo ravvedimento operoso
La legge di Stabilità 2015 amplia sensibilmente la portata del cosiddetto ravvedimento operoso.
Le nuove sanzioni del ravvedimento operoso – Il comma 14 dell’articolo 44 della Legge di Stabilità 2015 va a modificare l’articolo 13 del D.Lgs n. 472/97 andando ad ampliare le possibilità di ravvedimento operoso offerte al contribuente. Adesso, a partire dal 2015, le nuove sanzioni ridotte per il ravvedimento operoso possono essere così sintetizzate, come riportato nella seguente tabella.
TERMINE DI EFFETTUAZIONE DEL RAVVEDIMENTO |
RIDUZIONE SANZIONI |
SANZIONE APPLICATA |
Entro 14 giorni dal termine previsto per il versamento |
0,20% giornaliero |
|
Entro 30 giorni dal termine previsto per il versamento |
1/10 del 30% |
3,00% |
Entro 90 giorni dal termine previsto per il versamento, o dal termine di presentazione della dichiarazione periodica |
1/9 del 30% |
3,30% |
Entro 1 anno dal termine previsto per il versamento / entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno d`imposta in cui la violazione è stata commessa |
1/8 del 30% |
3,75% |
Entro 2 anni dal termine previsto per il versamento / entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta successivo a quello nel quale la violazione è stata commessa |
1/7 del 30% |
4,20% |
Oltre 2 anni dal termine previsto per il versamento / oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno d`imposta successivo a quello nel quale la violazione è stata commessa |
1/6 del 30% |
5,00% |
Naturalmente, oltre al versamento dell’imposta e della sanzione, in misura ridotta, il contribuente dovrà versare anche gli interessi di mora, calcolati al tasso legale annuo a partire dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato e sino al giorno di effettivo versamento.
In pratica, con le nuove regole il Fisco concede la possibilità di ravvedersi anche senza limiti di tempo, con sanzioni sempre ridotte, al massimo il 5%. La sanzione piena, del 30% resta applicabile esclusivamente nel caso in cui il Fisco intervenga attraverso la comunicazione di un accertamento.
Ricordiamo che dal 1° gennaio 2015, in caso di ravvedimento operoso, il tasso legale da applicare è pari allo 0,5%; per ravvedimenti “a cavallo d’anno”, andrà adottato un criterio di pro rata temporis; il tasso di interesse sarà quindi pari all’1%, fino al 31 dicembre 2014 e allo 0,5% dall’1° gennaio 2015 e fino al giorno del ravvedimento.