- 30/07/2014
Attestato di prestazione energetica – Normativa
Per cercare di ridurre i consumi energetici nel settore edilizio, la Comunità Europea ha emanato la Direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico in edilizia, che richiede agli Stati membri di adottare una propria disciplina per regolamentare la politica energetica nel settore delle costruzioni, fornendo gli indirizzi generali in merito.
Nel corso dell’ultimo decennio, gli Stati Membri della Comunità Europea hanno recepito la Direttiva 2002/91/CE, anche nell’ottica di rispettare gli obiettivi di contenimento dei consumi energetici e riduzione delle emissioni previsti dal Protocollo di Kyoto. La Francia e la Germania hanno reso obbligatorio la certificazione delle abitazioni in caso di nuova costruzione o compravendita, e prevedono in caso di intervento edilizio requisiti minimi energetici degli edifici. Il Regno Unito ha reso obbligatoria la classificazione energetica per tutte le abitazioni fornendo un “pacchetto informativo”, nel quale sono riportate le principali informazioni relative agli interventi di miglioramento energetico degli edifici in modo che tutti i proprietari possano provvedere a scegliere le migliori soluzioni.
L’Italia ha adempiuto agli obblighi di recepimento della Direttiva 2002/91/CE emanando il D.Lgs 192/2005, poi corretto ed integrato con il D.Lgs. 311/06, e con i decreti attuativi DPR 59/2009 (Requisiti minimi di prestazione energetica) e DM 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica).
Nel 2010, infatti, la Comunità Europea ha emanato una nuova direttiva – la 2010/31/UE – che aggiorna quella del 2002. La nuova Direttiva rientra tra i provvedimenti che l’Unione Europea ha definito per raggiungere gli obiettivi del Piano d’azione 20-20-20: riduzione del 20% delle emissioni di CO2, aumentare fino al 20% la quota di energia da rinnovabili e migliorare del 20% l’efficienza energetica di tutti i settori entro il 2020. La principale novità della nuova direttiva riguarda l’obbligo, a partire dal 2020, di costruire nuovi edifici solo ad “energia quasi zero”.
La Direttiva 2010/31/UE è stata recepita dallo Stato Italiano con di Decreto Legge 63/2013 del 4 giugno 2013, il quale non comporta modifiche immediate fino all’approvazione dei decreti attuativi. In conseguenza dell’emanazione della nuova direttiva, anche la normativa oggi vigente dovrà essere aggiornata: va precisato in proposito che l’art. 117 della Costituzione Italiana inserisce l’energia tra le materie concorrenti, per le quali spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali. Così, diverse Regioni si sono dotate di una propria disciplina per il contenimento dei consumi e per la certificazione energetica degli edifici, in recepimento della Direttiva 2002/91/CE e Direttiva 2010/31/UE. Tra queste, anche la Regione Emilia Romagna, che ha emanato la Delibera di Assemblea Legislativa n. 156 del 4 marzo 2008 “Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici” (DAL 156/2008) le cui disposizione sono entrate in vigore dal 1°luglio 2008. Alla DAL 156/2008 sono seguiti diversi provvedimenti di aggiornamento, per garantirne l’allineamento costante con l’evoluzione normativa.
A livello Italia si sono succedute numerosi interventi legislativi in materia di efficienza energetica degli edifici. In particolar modo per il mondo dei contratti di locazione ci sono importanti novità da tenere presente :
1. “con l’entrata in vigore del decreto «destinazione Italia» (24 dicembre 2013) gli obblighi non vengono azzerati. Il locatore deve informare il proprio conduttore sulla prestazione energetica del bene immobile oggetto della locazione, così come la si deduce dal relativo attestato che, in ogni caso, deve essere messo a disposizione dell’inquilino ancor prima di concludere il contratto di locazione, cioè nel momento in cui iniziano le trattative dirette a concedere il godimento del bene (articolo 6, comma 2, Dlgs 192/2005, così come modificato dalla legge 90/2013).
L’adempimento dell’obbligo di informativa va documentato attraverso l’inserimento nel contratto di un’apposita clausola con cui il conduttore dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla prestazione energetica del bene locato. È sufficiente riportare nel contratto la dichiarazione dell’interessato di avere ricevuto le opportune informazioni, senza che sia necessario specificare nel dettaglio il tipo e la qualità delle stesse. Si tratta quindi di una semplice dichiarazione del conduttore da recepirsi nel corpo del contratto, non richiedendo la norma alcuna altra particolare formalità.
Il fatto che l’Ape debba essere messo a disposizione del conduttore sin dal momento delle trattative, unitamente alla dichiarazione che deve rendere il conduttore di avere ricevuto, oltre che le informazioni, anche «la documentazione comprensiva dell’attestato» (nuovo articolo 6, comma 3, Dlgs 192/ 2005), lascia presumere che incombe sul locatore anche un più generale obbligo di consegna dell’Ape.”
e ancora
2. “Gli obblighi riguardano solo i contratti che si stipulano per la prima volta, restando pertanto escluse le ipotesi delle proroghe, delle cessioni, delle successioni dei contratti e casi similari. Sono esclusi dall’obbligo anche i nuovi contratti non soggetti a registrazione, quelli cioè con durata non superiore complessivamente a 30 giorni all’anno.
Al di là dell’obbligo di informazione e consegna, non viene comunque meno il dovere del proprietario di dotare il proprio immobile dell’attestato di prestazione energetica, che continua a essere previsto dall’articolo 6, comma 2, Dlgs 192/2005, e punito con una sanzione da 300 a 1.800 euro. Il rispetto dell’obbligo di consegna della certificazione energetica all’inquilino è rispettato attraverso la stessa previsione dell’obbligo di dotazione.”
e ancora
3. “Di seguito si riportano i comma 7 e 8 dell’art.1 del DL 145/2013:
7. All’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dal seguente:
«3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unita’ immobiliari soggetti a registrazione e’ inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell’attestato di prestazione energetica deve essere altresi’ allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unita’ immobiliari”
Fonti
Normativa comunitaria
– Direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico in edilizia
– DIRETTIVA 2006/32/CE – concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio
– 2010/31/UE – Piano d’azione 20-20-20: riduzione del 20% delle emissioni di CO2, aumentare fino al 20% la quota di energia da rinnovabili e migliorare del 20% l’efficienza energetica di tutti i settori entro il 2020.
Normativa italiana
– Dlgs. n.192 del 19 agosto 2005 – Efficienza energetica del edifici – «clausola di cedevolezza» in favore delle Regioni
– D.Lgs. 311/06 del 29 dicembre 2006 “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia”
– DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE.
– Decreto attuativo DPR 59/2009 (Requisiti minimi di prestazione energetica) – Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia. (09G0068)
– DM 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica)
– DL n.63/13 del 4 giugno 2013
– Legge 90/2013 del 3 agosto 2013
– DL. n.145 del 23 dicembre 2013 – destinazione italia
– Legge 147 del 27 dicembre 2013 – Legge di stabilità
– DL. 151 del 30 dicembre 2013 – Milleproroghe
Normativa Regione Emilia Romagna
– Delibera di Assemblea Legislativa n. 156 del 4 marzo 2008 “Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici” (DAL 156/2008) le cui disposizione sono entrate in vigore dal 1°luglio 2008
– Delibere di aggiornamento : http://energia.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/norme-e-atti-amministrativi/certificazione-energetica/certificazione-energetica-degli-edifici
La legislazione regionale minima di riferimento sulla certificazione energetica
In Emilia Romagna, allo stato attuale, queste sono le disposizioni normative valide e da rispettare per i certificatori energetici:
1. Deliberazione dell’assemblea legislativa Emilia Romagna 4 marzo 2008, n. 156 relativa a Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici. (Proposta della Giunta regionale in data 16 novembre 2007, n. 1730)
2. Deliberazione della giunta regionale Emilia-Romagna 7 luglio 2008, n. 1050 relativa al Sistema di accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici
3. Deliberazione giunta regionale Emilia-Romagna 28 ottobre 2008, n. 1754 relativa a Disposizioni per la formazione del certificatore energetico in edilizia in attuazione della deliberazione dell’assemblea legislativa n. 156/2008
4. Deliberazione giunta regionale Emilia Romagna 21 settembre 2009, n. 1390 relativa a Modifica agli allegati tecnici della Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n.156/2008 recante “Approvazione atto di Indirizzo e Coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici”
5. Deliberazione dell’assemblea legislativa Emilia Romagna 6 ottobre 2009, n. 255 relativa a Modifica alla deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 156/2008 recante “Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici”. (Proposta della Giunta regionale in data 27 luglio 2009, n. 1190)
6. Deliberazione giunta regionale Emilia Romagna 20 settembre 2010, n. 1362 relativa a Modifica degli allegati di cui alla parte seconda della delibera di assemblea legislativa n. 156/2008
7. Deliberazione giunta regionale Emilia Romagna 16 aprile 2012, n. 429 relativa a Disposizioni concernenti il sistema di accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici. Affidamento delle funzioni di organismo regionale di accreditamento di cui al punto 6) della d.a.l. 156/08 alla Società Nuovaquasco soc. cons. a r.
8. Deliberazione giunta regionale Emilia-Romagna 24 giugno 2013, n. 832 (con allegato) realtiva a Modifica degli allegati 1 e 15 della delibera dell’Assemblea legislativa del 4 marzo 2008 n. 156.
Articolo redatto dal Dott. Daniele Telesforo