- 30/12/2013
DL 145/2013 – Eliminata la nullita’ degli atti sprovvisti di attestato di prestazione energetica
L’art. 1, comma 7 del DL 23 dicembre 2013 n. 145 (decreto “Destinazione Italia”), in vigore dal 24 dicembre, ha introdotto importanti novità nella normativa relativa all’attestato di prestazione energetica (APE), eliminando la gravissima sanzione della nullità sinora prevista per gli atti ai quali non fosse allegato il predetto documento.
Infatti, detto intervento modifica il contenuto dei commi 3 e 3-bis dell’art. 6 del DLgs. n. 192/2005 (articolo interamente sostituito, pochi mesi fa, dall’art. 6 del DL n. 63/2013, conv. L. n. 90/2013), ora accorpati nel nuovo comma 3, in base al quale:
– nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione, va inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine all’attestazione della prestazione energetica degli edifici;
– copia dell’attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari;
– in caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro; la sanzione va da 1.000 a 4.000 euro per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, è ridotta alla metà ;
– l’accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all’atto della registrazione di uno dei contratti previsti dal nuovo comma 3, dall’Agenzia delle Entrate, ai fini dell’ulteriore corso del procedimento sanzionatorio ai sensi dell’art. 17 della L. n. 689/81.
Molto importante è anche quanto dispone l’art. 1, comma 8 del DL 145/2013, ossia che, su richiesta di almeno una delle parti o di un suo avente causa, la stessa sanzione amministrativa si applica ai richiedenti, in luogo di quella della nullità del contratto già prevista per le violazioni del comma 3-bis commesse prima del 24 dicembre 2013, purché la nullità non sia già stata dichiarata con sentenza passata in giudicato.
Per quanto precede, risulta priva di rilevanza la norma, peraltro dilatoria e non risolutiva, inserita dall’art. 1, comma 139 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità per il 2014), in forza della quale l’applicazione della sanzione della nullità degli atti, già sancita dal citato comma 3-bis ora soppresso, è posticipata alla data di entrata in vigore dell’emanando decreto di adeguamento rimesso al Ministro dello Sviluppo economico previsto dall’art. 6, comma 12 del DLgs. 192/2005.
Restano comunque le onerose sanzioni pecuniarie
Quanto ai contenuti dell’attestazione da allegare ai contratti immobiliari – violazione a questo punto sanzionata in termini soltanto pecuniari, ancorché assai onerosi – rammentiamo che, con la circolare del 7 agosto 2013, il Ministero dello Sviluppo economico ha precisato che, solo con l’entrata in vigore dei decreti di aggiornamento della metodologia di cui all’art. 4 del DL n. 63/2013, si dovrà adempiere alle prescrizioni dettate per l’APE; fino ad allora, si continuerà a fare riferimento alle modalità di calcolo dettate dal DPR 2 aprile 2009 n. 59, in materia di attestato di certificazione energetica (ACE), salvo che nelle Regioni che hanno provveduto a emanare proprie disposizioni normative in recepimento della direttiva 2002/91/CE.
In queste ultime, fino all’emanazione dei richiamati decreti o di nuove norme regionali di recepimento della direttiva 2010/31/UE, si continuerà a seguire le disposizioni regionali già in vigore.
fonte : eutekne.info