- 08/08/2019
Trasferimenti immobiliari agevolazione d’imposta a favore delle imprese
L’articolo 7 D.L. 34/2019 (Decreto Crescita convertito in Legge lo scorso 29 giugno) ha stabilito che i trasferimenti di immobili a favore di imprese che intendono abbatterli e ricostruirli, ovvero porre in essere interventi di ristrutturazione, sono soggetti alle imposte d’atto in misura fissa (euro 600 complessivi) in caso di successiva vendita entro 10 anni.
Il Decreto Legge è stato varato per valorizzare il patrimonio immobiliare esistente con il fine di rinnovare il parco oramai obsoleto e mettere in essere adeguamenti dal punto di vista ambientale e sismico.
La norma interessa i trasferimenti di interi fabbricati immobiliari (qualunque ne sia la categoria catastale) posti in essere dal 1 maggio 2019 al 31 dicembre 2022. Il carattere soggettivo è finalizzato all’operazione nella quale sono coinvolte imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare.
Per l’applicazione delle imposte d’atto in misura fissa (200 euro cadauna per registro, ipotecarie e catastali) è richiesto che le imprese acquirenti, nei dieci anni successivi all’acquisto, provvedano alternativamente alla demolizione e ricostruzione dell’immobile (anche con ampliamento della volumetria), ovvero all’effettuazione di lavori di ristrutturazione, con successiva vendita di almeno il 75% del volume del nuovo fabbricato.
In ogni caso, è altresì richiesto che la ricostruzione (previa demolizione) o la ristrutturazione avvengano nel rispetto della normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica NZEB (Near Zero Energy Building) A o B. In merito alla richiesta di alienazione di almeno il 75% del volume del nuovo fabbricato, in sede di conversione in legge del D.L. 34/2019 è stato precisato che l’agevolazione spetta anche nell’ipotesi di alienazione frazionata di immobili suddivisi in più unità immobiliari, a condizione che l’alienazione stessa sia pari almeno alla citata percentuale del 75%.
In merito agli interventi edilizi da eseguirsi sugli immobili (nel caso in cui non si proceda alla demolizione e ricostruzione) la norma si riferisce a quelli di cui alle lett. b), c) e d) dell’articolo 3 D.P.R. 380/2001, e quindi alle manutenzioni straordinarie, al restauro e risanamento conservativo, ed alla ristrutturazione edilizia.